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Ubicazione :
Via Lattanzio Gambara, 40 - 25121 Brescia (BS) Piano 7 - Ascensore 6 - Scala F - Stanza 35
Composizione
In ogni circondario opera la Conferenza Permanente composta dai capi degli Uffici Giudiziari e dai Dirigenti Amministrativi, è convocata e presieduta dal Presidente della Corte di Appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del Distretto, dal Presidente del Tribunale. Sulle materie inerenti alla sicurezza a norma dell’articolo 4, comma 1, primo periodo, la Conferenza Permanente può essere convocata anche su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Nel caso di cui al periodo che precede, il Procuratore Generale compone la Conferenza Permanente che opera nelle sedi che non sono capoluogo di Distretto.
La Conferenza Permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
La Conferenza Permanente si avvale di idoneo personale dell’amministrazione della giustizia e può altresì avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di idoneo personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi o convenzioni.
Il Presidente invita alle riunioni il presidente del locale consiglio dell’ordine degli avvocati, i coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace interessati, e può invitare esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto.
I Dirigenti Amministrativi:
Per la partecipazione alle attività della Conferenza Permanente, anche su invito, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All’eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 526, della legge, sono soppresse, a far data dal 1° settembre 2015, le Commissioni di manutenzione di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.
Compiti
La Conferenza Permanente, tenuto conto del decreto di cui all’articolo 1, comma 528 e 529, della legge, individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli Uffici Giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.
In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di cui al comma 1, primo periodo, sono svolti dal Procuratore Generale.
La ConferenzaPpermanente informa senza ritardo di ogni necessità i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili.
Le Conferenze Permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto trasmettono al Procuratore Generale le delibere inerenti alla sicurezza per le valutazioni di competenza.
Il Procuratore Generale trasmette le delibere inerenti alla sicurezza all’autorità di pubblica sicurezza.