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Corte d'Appello di Brescia - Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di Brescia
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Gratuito Patrocinio

Telefono :

030 7673111

Responsabile :

Annalisa Romele, Direttore Amministrativo

annalisa.romele@giustizia.it

030 7673403

Personale Amministrativo :

Orario al pubblico :

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Ubicazione :

Ufficio Unico Spese di Giustizia - Civile e Penale, Via Lattanzio Gambara, 40 - 25121 Brescia, Piano 5 e 6 - Ascensore 6 - Scala 6 - Stanze: 5.09, 5.10, 5.12, 6.40


Si avvisa l'utenza che per l'emissione della fattura sarà necessario attendere il termine di 30 gg dalla comunicazione del decreto di liquidazione emesso dal giudice.

Si rappresenta che per il solo settore civile non deve essere inserita alcuna istanza SIAMM dall’avvocato che dovrà emettere unicamente la fattura elettronica decorsi i predetti termini di legge, allegando alla medesima la documentazione richiesta.


DATI DI FATTURAZIONE

Corte d’Appello di Brescia

Via Lattanzio Gambara n. 40

25121 Brescia

Codice fiscale: 98049460177

Codice amministrazione destinataria: CB 6526


Si prega di comunicare i dati anagrafici (compreso il codice fiscale) ed il codice IBAN del conto su cui effettuare l’accredito della somma liquidata.

Nella causale si chiede di indicare il numero di RG del procedimento e le parti (le fatture prive di tali dati verranno rifiutate).

NB: la fattura rifiutata non richiede l'emissione della nota di credito.

Si ricorda che in ipotesi di esenzione IVA, quando l’importo liquidato superi la cifra di euro 77,47 va indicato sulla fattura l’applicazione del bollo virtuale di euro 2,00 da, inoltre saranno  detratti  euro 2,00 per bollo di quietanza da applicarsi per l’emissione dell’ordinativo secondario (circolare Ministero della Giustizia Prot. 128643U del 8/10/2008).

Inoltre, si chiede di allegare:

 

GRATUITO PATROCINIO

1) Nomina del difensore;

2) Delibera di ammissione al gratuito patrocinio;

3) Istanza di liquidazione;

4) Decreto di liquidazione;

5) Attestazione di iscrizione nell’Albo Speciale;

6) Estratto del provvedimento definitorio del procedimento.

 

DIFENSORI D'UFFICIO DI IMPUTATI INSOLVIBILI (art. 116 TUSG)

1) Istanza di liquidazione;

2) Nota spese;

3) Nomina difensore d'ufficio o atto di citazione in giudizio;

4) Decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento, nonché tutta la documentazione aggiuntiva comprovante l'insolvibilità;

5) Frontespizio verbale o Sentenza da cui si rilevano le generalità dell'imputato.

 

DIFENSORE D'UFFICIO IMPUTATO IRREPERIBILE DI FATTO E DI DIRITTO (Art. 117 TUSG)

1) Istanza di liquidazione;

2) Nota spese;

3) Nomina difensore d'ufficio o atto di citazione in giudizio;

4) decreto di irreperibilità oppure documentazione comprovante l'irreperibilità e le ricerche effettuate;

5) Frontespizio verbale o Sentenza da cui si rilevano le generalità dell'imputato.

 

Per i CTU

1) Provvedimento di nomina;

2) Verbale di giuramento in cui è contenuto l’ammontare dell’acconto eventualmente previsto;

3) Istanza di liquidazione

4) Decreto di liquidazione.

 

In fattura si deve specificatamente indicare, ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9E del 7 Maggio 2018, la parte che effettua il pagamento e la data in cui è avvenuto.

 

Cos’è

  • Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato. (artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).
  • Il Patrocinio a spese dello Stato è previsto sia per i processi civili che per i processi penali.

 

A quali condizioni di reddito può essere richiesto

  • Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.528,41. 
  • Nella determinazione del reddito si tiene conto anche dei redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

 

Eccezioni

  • Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
  • Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
  • La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis, 609-bis Violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

 

Dove si presenta la domanda

Processo civile: La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso, o avrà corso il processo. Nella domanda, devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio. I moduli per le domande sono disponibili presso le Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o sui siti internet degli stessi.

Processo penale: la domanda di ammissione si presenta alla Cancelleria del giudice che ha competenza sul processo.

 

Come si presenta la domanda

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

 

Cosa deve contenere la domanda

  1. La richiesta di ammissione al patrocinio;
  2. Le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  3. L'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda, anche con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare (autocertificazione);
  4. L'impegno a comunicare, sino a che il processo non sia definito, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
  5. L’indicazione del numero di ruolo del processo cui si riferisce, se già pendente, e la data della prossima udienza se già fissata;
  6. Le generalità e residenza della controparte (in caso di causa civile);
  7. Se si è indagati, imputati o parte lesa (in caso di processo penale)
  8. Ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere (in caso di causa civile)
  9. Prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia- sempre in caso di causa civile)

Per i redditi prodotti all'estero percepiti da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, l’istanza deve essere corredata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato

Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'organo decidente, all'Ufficio finanziario territorialmente competente per la verifica dell'esattezza dei dati reddituali esposti

Le falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dalla legge, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio.

 

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione

L'interessato qualora non abbia già un difensore individuato nell’apposito elenco degli avvocati abilitati, può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Il compenso professionale del difensore così nominato viene liquidato dall’Autorità giudiziaria e posto a carico dell’Erario. Nessun altro compenso o indennità possono essere chiesti o essere percepiti dall’assistito.

 

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta

Nel settore civile l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

Nel settore penale l’interessato può far ricorso, entro venti giorni dal diniego, al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello.

Il ricorso va notificato all’Ufficio finanziario competente e la procedura è soggetta al pagamento del contributo unificato, rimborsato solo in caso di accoglimento del ricorso.

 

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