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Corte d'Appello di Brescia - Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di Brescia
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Iscrizione a ruolo causa

Telefono :

030 7673512

Orario al pubblico :

Dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.

Ubicazione :

Via Lattanzio Gambara, 40 - 25121 Brescia (BS), Piano 5 - Ascensore 6 - Scala 6 - Stanza 5.18


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Riferimenti normativi:

Decreto Ministero Giustizia 21/02/2011 n. 44 (regolamento PCT) art. 11 Provvedimento DGSIA 16/04/2014 (specifiche tecniche) e art. 13

Il fascicolo deve essere depositato nel Registro informatico di competenza (Contenzioso Civile Ordinario, Lavoro, Volontaria Giurisdizione).

In caso di errore, non è possibile far migrare il procedimento nel registro di competenza.

Per tale motivo, un atto depositato nel registro errato non potrà essere accettato.


Allegati obbligatori:

Tutti gli atti devono essere in formato pdf o comunque nei formati previsti dall'art. 13 delle specifiche tecniche di cui al D.M. 16/04/2014.

  • Nota di iscrizione a ruolo;
  • Atto introduttivo (in formato pdf "nativo");
  • Dichiarazione di valore della causa: l'omessa dichiarazione del valore, nelle conclusioni dell'atto introduttivo o in un atto separato, comporta l'applicazione del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13, comma 1 lett. G) del DPR 115/2002;
  • Procura ad litem;
  • Provvedimento impugnato (Sentenza / Decreto / Ordinanza);
  • Delibera di ammissione al gratuito patrocinio o istanza di ammissione con la ricevuta di accettazione del C.O.A.;
  • Attestazione del pagamento del Contributo Unificato e dei diritti di cancelleria (solo con modalità telematiche come previsto dalla circolare minitsteriale del 24/2/2022 n. prot. 1280 allegata nella sezione "modulistica" sotto). 

In caso di omesso o insufficiente pagamento del Contributo Unificato all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo la Cancelleria provvede alla trasmissione degli atti all’Ufficio Recupero Crediti per l’inoltro della documentazione all’Agenzia delle Entrate (CONVENZIONE EQUITALIA GIUSTIZIA STIPULATA IL 28.12.2017 ARTT. 6 E SS.).

Identificazione degli allegati

Ai singoli allegati deve essere attribuita una specifica dizione identificativa e non generica; ad esempio: «CU. e diritti » e non «All. 1».

Le copie degli atti processuali di parte e i provvedimenti presenti nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado sono scaricabili dal PolisWeb. E’ possibile allegare “Duplicati informatici” o “Copie informatiche”, queste seconde, insieme ad eventuali altri allegati derivanti da scansioni di documenti cartacei, necessitano dell’attestazione di conformità e non andranno firmati digitalmente.

Ulteriori depositi documentali

Nel caso in cui si sia proceduto alla creazione di buste complementari queste devono essere necessariamente depositate una volta ottenuto l'esito dei controlli automatici del sistema informativo ministeriale.

Nel caso in cui sia necessario il deposito di ulteriori atti e/o documenti integrativi (contenuti in buste telematiche frazionate manualmente) questi devono essere depositati all'interno del procedimento già iscritto, indicando il numero di ruolo generale del procedimento a cui si riferiscono.

N.B.

Si ricorda che nelle policy della DGSIA viene tassativamente vietato l’utilizzo di pennette USB per lo scambio di file poiché esse rappresentano i maggiori vettori di diffusione di virus informatici. Il modo più sicuro per l’invio di deduzioni da copiare e incollare in un documento telematico è quello di depositare il file in formato nativo digitale a mezzo Consolle che è dotata di sistemi di protezione da virus e malware.


Iscrizione nei registri dell'Anagrafica Distrettuale

Gli Avvocati dovranno provvedere alla propria iscrizione nei registri della Anagrafica Distrettuale, gestiti dall'apposito Ufficio della Corte d'Appello, e comunicare eventuali variazioni di indirizzo dello studio professionale, (anagrafichecivili.ca.brescia@giustizia.it) Si ricorda invece che la variazione dell'indirizzo pec deve essere comunicato all'Ordine professionale di appartenenza.

Ricevute PEC

Il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (2^ ricevuta - Ricevuta di Avvenuta Consegna RDAC), tale PEC è quella che rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera perfezionato in tale momento, ai sensi dell’art. 14 Provv. Giustizia 18/08/2011 (cc.dd. Specifiche tecniche) emanato in attuazione del DM Giustizia n. 44/2011; eventuali problematiche nel ricevimento della 3^ (Esito Controlli Automatici Deposito) e della 4^ ricevuta (Accettazione Deposito) non incidono sulla data del deposito. Si consiglia, quindi, di attendere l’esito della 4^ ricevuta prima di procedere ad un eventuale reinvio della busta telematica al fine di evitare invii multipli dello stesso atto.

Errori di sistema

Le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:

a) Warning: (triangolo giallo) anomalia non bloccante;

b) Error: (pallino rosso) anomalia non bloccante;

c) Fatal error: (pallino nero) questo tipo di errore imprevisto non consente alla Cancelleria di lavorare la busta del deposito.

Prestare attenzione ai messaggi di risposta che il gestore dei servizi telematici invia in modo automatico al depositante in caso di errore (es. "sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”). Si ribadisce che l’errore fatale non consente all'Ufficio ricevente di accettare/rifiutare la busta del deposito.

In caso di errore fatale è necessario ripetere il deposito della busta telematica.

 

Lista degli allegati

Allegati

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