TIROCINI FORMATIVI EX ART.73
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A decorrere dal 17 gennaio 2022, gli aspiranti al tirocinio ex art. 73 DL 69/13 (e alla borsa di studio) dovranno inserire le domande esclusivamente attraverso il nuovo applicativo raggiungibile al seguente indirizzo:
https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/
La manualistica per l'utilizzo dell'applicativo è reperibile on-line al predetto indirizzo o sul sito del Ministero di Giustizia
(https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_4_3.page
REQUISITI
Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Corte d'Appello di Brescia ha durata di diciotto mesi; Lo stage prevede la presenza del tirocinante per venti ore settimanali, escluso il sabato, secondo le modalità concordate con il magistrato affidatario.
Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Il Ministero della Giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli); non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
OBBLIGHI
L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle formazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione con obbligo di mantenere il segreto in quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.
I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.
Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
BORSE DI STUDIO
Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza di specifiche condizioni, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili. Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:
ESITO
L'esito positivo del periodo di tirocinio:
L'esito positivo dello stage formativo presso Tar e Consiglio di Stato è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.
TIROCINI CURRICULARI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
E' attiva la convenzione collettiva per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari per studenti iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Degli Studi di Brescia per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, art. 7 comma 6 tra la Corte d'Appello di Brescia, e l'Università degli Studi di Brescia.
Gli aspiranti al tirocinio dovranno inserire le domande esclusivamente attraverso il nuovo applicativo raggiungibile al seguente indirizzo:
https://www.unibs.it/it/info/enti-e-aziende/portale-almalaurea-placement-e-tirocini
La presente convenzione riguarda i Tirocini curriculari, quale esperienza formativa ed orientativa di iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni Legali, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, e realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso;
Il tirocinio curriculare ha una durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio per un periodo di norma non superiore a tre mesi.
Gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento sono definiti dal Progetto Formativo
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:
Il tirocinante deve essere in possesso di qualità morali e di condotta irreprensibile, ai sensi dell’art. 35 comma 6 d.lgs. 165/2001 ed ex art. 26 della legge 53/1989;
Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi dell’Ufficio Giudiziario ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, l’Ufficio Giudiziario ospitante potrà, previa informazione al tutor universitario sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.