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TIROCINI FORMATIVI EX ART.73

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A decorrere dal 17 gennaio 2022, gli aspiranti al tirocinio ex art. 73 DL 69/13 (e alla borsa di studio) dovranno inserire le domande esclusivamente attraverso il nuovo applicativo raggiungibile al seguente indirizzo:

https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/


La manualistica per l'utilizzo dell'applicativo è reperibile on-line al predetto indirizzo o sul sito del Ministero di Giustizia

(https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_4_3.page sotto la voce "Come fare per").

 

REQUISITI

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
  • Media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  • Non aver compiuto i trenta anni di età;
  • Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Corte d'Appello di Brescia ha durata di diciotto mesi; Lo stage prevede la presenza del tirocinante per venti ore settimanali, escluso il sabato, secondo le modalità concordate con il magistrato affidatario.

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Il Ministero della Giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli); non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

OBBLIGHI

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle formazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione con obbligo di mantenere il segreto in quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.

Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

BORSE DI STUDIO

Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza di specifiche condizioni, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili. Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

  • I requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
  • L'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

ESITO

L'esito positivo del periodo di tirocinio:

  • costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
  • è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
  • è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
  • costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
  • costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
  • costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

L'esito positivo dello stage formativo presso Tar e Consiglio di Stato è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.

TIROCINI CURRICULARI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

E' attiva la convenzione collettiva per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari per studenti iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Degli Studi di Brescia per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, art. 7 comma 6 tra la Corte d'Appello di Brescia, e l'Università degli Studi di Brescia.

Gli aspiranti al tirocinio dovranno inserire le domande esclusivamente attraverso il nuovo applicativo raggiungibile al seguente indirizzo:

https://www.unibs.it/it/info/enti-e-aziende/portale-almalaurea-placement-e-tirocini

La presente convenzione riguarda i Tirocini curriculari, quale esperienza formativa ed orientativa di iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni Legali, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, e realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso;

Il tirocinio curriculare ha una durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio per un periodo di norma non superiore a tre mesi.

Gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento sono definiti dal Progetto Formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

  • ha l'obbligo di segnalare prontamente al tutor dell'Università e dell'Ufficio Giudiziario ospitante qualsiasi situazione possibile di incompatibilità che potrebbe essere rilevante deontologicamente;
  • ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo svolgendo le attività concordate con i tutors dell'Università e dell'Ufficio Giudiziario ed ha l'obbligo di compilare il libretto-diario ("libretto del tirocinio") annotando sinteticamente le attività quotidianamente compiute;
  • deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  • deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  • può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor universitario, al Tutor designato dall'Ufficio Giudiziario ospitante e alla U.O.C. Dottorati e scuole di specializzazione attraverso apposito modulo.

Il tirocinante deve essere in possesso di qualità morali e di condotta irreprensibile, ai sensi dell’art. 35 comma 6 d.lgs. 165/2001 ed ex art. 26 della legge 53/1989;

Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi dell’Ufficio Giudiziario ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, l’Ufficio Giudiziario ospitante potrà, previa informazione al tutor universitario sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

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