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RICONOSCIMENTO SENTENZE

Telefono :

030 7673512

Orario al pubblico :

La Cancelleria è aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì esclusivamente mediante prenotazione on line. 
IL SABATO LA CANCELLERIA CIVILE RIMANE CHIUSA.

Ubicazione :

Via Lattanzio Gambara, 40 - 25121 Brescia (BS), Piano 5 - Stanza 5.18 - Ascensore 6 - Scala F


INFORMAZIONI GENERALI

Riconoscimento di sentenze (art. 64) e di provvedimenti stranieri (art. 65)

In base alla L. 31.05.1995 n.218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

  • Il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
  • L'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
  • Le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
  • Essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
  • Essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
  • Non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
  • Le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Hanno effetto in Italia anche i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Riconoscimento di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (art. 66)
I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione e contestazione del riconoscimento (art.67) In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.
Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

 

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