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Corte d'Appello di Brescia - Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di Brescia
Ti trovi in:

Ufficio Elettorale

Pec :

elettorale.ca.brescia@giustiziacert.it

Responsabile :

Valeria Ferrari, Funzionario Giudiziario

030 7673210

Personale Amministrativo :

  • Luisella Mendeni, Operatore Giudiziario

    030 7673217

  • Elda Giessica Gadioli, Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo

    030 7673204

  • Eugenio Poli, Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo

    030 7673339

Orario al pubblico :

Dalle ore 10.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì.

Ubicazione :

Via Lattanzio Gambara, 40 - 25121 Brescia (BS), Settimo Piano - Ascensore 6


RUOLO DELL’UFFICIO ELETTORALE

La Corte d’Appello di Brescia ed in particolare l’ufficio elettorale, si occupa degli adempimenti relativi alla nomina di:

  • Presidenti di Seggio in occasione delle consultazioni elettorali
  • Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali
  • Vidimazione moduli per la raccolta firme
  • Autorizzazioni per autentica firma in materia elettorale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 21 marzo 1990 n. 53;

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e succ. modif. ed integ.;

REQUISITI PER LA NOMINA A PRESIDENTE DI SEGGIO

Entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza,  in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore), possono presentare al Comune domanda di iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale

La domanda è esente da qualsiasi marca o diritto.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, i Comuni provvedono a trasmettere alla Corte d’Appello la revisione periodica dell’albo, mediante aggiornamento dei dati esistenti, nuove iscrizioni e cancellazioni.

A tale scopo, è stato creato un template (vedasi allegato a fine pagina), che l'amministrazione comunale, in autonomia, provvederà a compilare e successivamente inviare a noi, per il successivo inserimento nel nostro gestionale.

I Presidenti degli ordini professionali, possono proporre, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l’incarico di presidente di seggio elettorale (con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell’art. 38 del T.U. n. 361 del 1957 e nell’art. 23 del T.U. n. 570 del 1960).

CAUSE DI ESCLUSIONE

  • coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età;
  • i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’

I cittadini inseriti nell'Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio possono comunicare all’ufficio anagrafe del comune di residenza la propria disponibilità a svolgere l'incarico di presidente per la singola tornata elettorale.

OBBLIGATORIETA’ DELLA FUNZIONE

(art. 40 D.P.R. 361/1957, art. 24 D.P.R 570/1960)

L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.

N.B

Il presidente di seggio, che senza giustificato motivo rifiuti di assumere l’incarico o non si trovi presente all’atto dell’insediamento del seggio incorrerà nella cancellazione dall’albo, con provvedimento irrevocabile dell’Autorità Giudiziaria, quale persona inidonea all’ufficio di presidente di seggio.

MODALITA’ DI RINUNCIA ALL’INCARICO

L'eventuale istanza di esonero dall'incarico per gravi motivi, indirizzata al Presidente della Corte di Appello, andrà trasmessa con urgenza, unitamente al decreto di nomina, per il tramite del Comune di residenza.

La stessa dovrà essere debitamente documentata (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità).

All’eventuale sostituzione provvede il Presidente della Corte con apposito decreto.

LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO

Il Presidente della Corte d'Appello, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo:

  • di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
  • di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
  • di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
  • di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
  • di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal Presidente della Corte d'Appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati.

Nel caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio, su segnalazione degli uffici sovraordinati, verrà avviata la procedura di cancellazione dall'Albo.

LA SOSPENSIONE

Il Presidente di seggio temporaneamente impossibilitato ad assumere incarichi (in caso ad es. di maternità, soggiorno all’estero, motivi di salute, ecc.) può chiedere con istanza scritta motivata, direttamente alla Corte di Appello, la temporanea sospensione dalla nomina.

Per tale circostanza, coloro che non intendono essere nominati ma che sono iscritti all’Albo dei presidenti di seggio devono procedere con la richiesta di sospensione o cancellazione, onde evitare che la loro possibile nomina comporti all’ufficio la necessità di dover provvedere con estrema urgenza alle sostituzioni.

 

COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

In materia di Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali, l’Ufficio si occupa delle attività relative alla loro costituzione e successive modifiche nonché alle sostituzioni di componenti anche in via temporanea.

Le Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali sono costituite, con decreto del Presidente della Corte d’Appello (o un suo delegato), ogniqualvolta venga rinnovato il Consiglio Provinciale (art. 21 D.P.R. 223/1967).

L’art. 1, comma 16, della L. 56/2014 stabilisce che “le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni”. Il Ministero dell’Interno ha formulato parere ritenendo che il consiglio metropolitano subentri immediatamente al consiglio provinciale nella funzione di designazione dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

 

Le firme per le leggi di iniziativa popolare e per i referendum per essere valide devono essere apposte su appositi moduli preventivamente vidimati, autenticate e accompagnate dalla certificazione che attesta l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di Comuni della Repubblica (ed in possesso quindi dell’elettorato attivo). La vidimazione dei moduli deve essere effettuata dai soggetti identificati dalla legge:

  1. Segretario Comunale Capo, o un impiegato comunale da lui delegato;
  2. Il Dirigente Amministrativo del Tribunale o funzionario delegato;
  3. Il Dirigente Amministrativo della Corte d'Appello o funzionario delegato.

I fogli vidimati possono essere utilizzati per la raccolta solo all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’Ente che li ha vidimati.

La vidimazione consiste nell'apporre il luogo, la data, la firma di uno dei soggetti di cui sopra, il timbro personale con la qualifica, il timbro tondo dell'ufficio.

La vidimazione deve essere fatta nell'apposito spazio della facciata 1 di ciascun modulo.

La data di vidimazione indica la data di validità di quel foglio e delle firme in esso contenute; sono validi solo i moduli con data compresa nei sei mesi antecedenti alla loro consegna e in ogni caso non potranno essere anteriori alla data in cui è stata notificata sulla Gazzetta Ufficiale l'avvio della raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare.

Inoltre, i fogli sono nulli, così come le firme in essi contenute, nel caso venga a mancare anche solo uno dei seguenti elementi: il bollo dell’ufficio, la firma del funzionario o la data.

 

Chi lo può richiedere: I promotori dela raccolta firme.

Come si richiede: I moduli da vidimare devono essere presentati presso l'Ufficio Elettorale della Corte d'Appello di Brescia, previo appuntamento inviando una mail

all'indirizzo PEC elettorale.ca.brescia@giustiziacert.it

o all'indirizzo di posta ordinaria luisella.mendeni@giustizia.it.

Norme di Riferimento: Legge 25 maggio 1970, n. 352.


Lista degli allegati

Allegati

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