Benvenuto sul sito della Corte d'Appello di Brescia

Corte d'Appello di Brescia - Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di Brescia
Ti trovi in:

Ufficio Pubblicazione Sentenze

Personale Amministrativo :

Orario al pubblico :

Dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì  mediante prenotazione on line dell'appuntamento e PREFERENDO L'OPZIONE "CHIUNQUE":

CLICCA QUI PER PRENOTARE

Ubicazione :

Via Lattanzio Gambara, 40 - 25121 Brescia (BS) - Piano:5 - Ascensore 6 - Scala 6 - Stanza 5.17


NOTE:

1. Il certificato di passaggio in giudicato dei provvedimenti della Corte può essere rilasciato telematicamente (all’interno del fascicolo telematico) oppure su appuntamento (cartaceo).

Nel primo caso l’Ufficio, a seguito della richiesta telematica depositata all'interno del fascicolo informatico, utilizzando il modulo predisposto e con le modalità precisate nel foglio di istruzioni allegato in fondo a questa pagina, verificati i presupposti di legge, certifica il passaggio in giudicato delle sentenze inserendo contestualmente la certificazione all'interno del fascicolo informatico della causa.

Nel secondo caso, per il rilascio cartaceo del certificato di passaggio in giudicato, è necessario prendere appuntamento sul sito di questa Corte, mediante prenotazione on line:

CLICCA QUI PER PRENOTARE

Si ricorda che il rilascio del certificato di passaggio in giudicato è subordinato all'avvenuto pagamento dell'imposta di registro (salvo i casi di esenzione, quali ad esempio: cause in materia di famiglia e minori, risarcimento del danno da "illeciti penali", copie finalizzate alla prosecuzione del giudizio, alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari, uso giudizio di ottemperanza).

AL FINE DELLA PREPARAZIONE DI QUANTO RICHIESTO E' NECESSARIO INDICARE: 

1) GLI ESTREMI DELL'ATTO  

2) in caso del mancato versamento dell'imposta di registro ove prevista, INDICARE L'USO PER CUI VIENE RICHIESTO LA CERTIFICAZIONE DEL  PASSAGGIO IN GIUDICATO

3) NEL CASO NON SI E' PARTE O DIFENSORE IN CAUSA  (indicare se si è nuovi difensori o si ritira per conto di un'altra persona), IN QUESTO CASO BISOGNA SEMPRE PRESENTARSI CON PROCURA nel caso di nuovo difensore e  DELEGA E FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' sia del delegante che del delegato.


2. Abolizione della formula esecutiva: Si comunica che a far data dal 1 marzo 2023, I Funzionari addetti della Corte di Appello di Brescia non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi dei rispettivi uffici.

Nel dettaglio l’art. 475 cpc (ora rubricato “Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale“), per effetto del combinato disposto del DLGS 149/2022 e del D.L. 198/22, dispone che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 cpc, per la parte a favore della quale fu pronunciato l’atto o stipulata l’obbligazione , o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all’originale , salvo che la legge disponga altrimenti.


3.   Visto ex art. 369 comma 3 c.p.c. : Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e succ. modifiche ha soppresso il visto ex art. 369 comma 3 c.p.c., quindi tale visto non può più essere rilasciato nè forma cartacea, nè in forma telematica;


4. Condannna ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: Si comunica che, in caso di condanna ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 al pagamento del c.d. “doppio del C.U.”, la Cancelleria provvede immediatamente alla trasmissione degli atti all'Ufficio Recupero Crediti per l'inoltro della documentazione all'Agenzia delle Entrate, competente per la procedura esecutiva.

Eventuali depositi di pagamenti che dovessero pervenire dopo l’attivazione della procedura da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. verranno rifiutati dalla Cancelleria, in tal caso gli avvocati dovranno provvedere al versamento, solo dopo aver ricevuto l’invito al pagamento da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. (come da convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A. del 28 dicembre 2017).

 

N.B. Si fa presente che per il rilascio del passaggio in giudicato o di qualsiasi altro certificato o documento a soggetto diverso dal richiedente è necessario esibire la delega e il documento d'identità del delegante.

 

Lista degli allegati

Allegati

Torna a inizio pagina Collapse