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Corte d'Appello di Brescia - Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di Brescia
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Ufficio Recupero Crediti

Email :

riscossione.ca.brescia@giustizia.it

Pec :

recuperocrediti.ca.brescia@giustiziacert.it

Telefono :

030 7673111

Personale Amministrativo :

Orario al pubblico :

L'Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30.

Ubicazione :

Via Lattanzio Gambara, 40 25121 Brescia - Ascensore 6 / Scala F - piano 5, stanze 5.09, 5.06


Attività dell'Ufficio

L'Ufficio si occupa dell'avvio dell'attività di recupero di somme dovute all'Erario nell'ambito di procedimenti di varia natura di competenza della Corte d'Appello di Brescia.

In ambito civile:

  • recupero di somme dovute all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo e non versate (o per le quali non si è provveduto a presentare il contrassegno in originale);
  • recupero dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, DPR n. 115/2002;
  • recupero dell'imposta di registro;
  • recupero di somme dovute in seguito a sanzione applicata dal giudice in un provvedimento dichiarato esecutivo.

In ambito penale:

  • recupero delle spese processuali (art. 535 c.p.p.), delle pene pecuniarie, del contributo unificato, dell'imposta di registro e della Cassa Ammende derivanti da una sentenza irrevocabile di condanna;
  • recupero delle somme anticipate dall'erario per la difesa d'ufficio di imputato insolvibile o irreperibile.

L'Ufficio rilascia, su richiesta e previo pagamento dei diritti previsti, certificati relativi agli importi dovuti e allo stato di esecuzione della riscossione degli stessi per i titoli esecutivi indicati nella richiesta; la richiesta deve effettuarsi compilando e inviando a questo Ufficio l'apposito modulo disponibile tra gli allegati di questa pagina. In caso di istanze di remissione del debito / di riabilitazione presentate all'Ufficio di Sorveglianza competente, sarà quest'ultimo ad occuparsi di richiedere all'Ufficio Recupero crediti l'entità della somma da recuperare a titolo di spese processuali e lo stato di esecuzione della riscossione di quanto dovuto per il singolo titolo esecutivo.

 

Come si svolge l'attività di recupero

In ambito civile:

  1. L'Ufficio giudiziario trasmette gli atti per la quantificazione del debito a Equitalia Giustizia S.p.A.;
  2. Equitalia giustizia S.p.A. apre la partita di credito e:
  3. per il recupero di quanto non versato all'atto dell'iscrizione, ovvero del contributo unificato secondo quanto previsto dell'art. 13, co. 1-quarter TUSG, emette un avviso bonario di pagamento che viene notificato all'indirizzo del legale domiciliatario nel processo;
  4. per il recupero delle spese risultanti dal foglio notizie, forma il ruolo e lo consegna all'Agenzia delle Entrate – Riscossione; Agenzia delle Entrate – Riscossione emette la relativa cartella di pagamento e la notifica al debitore.

*Si rammenta che, a seguito di ricezione dell'avviso bonario di pagamento da parte di Equitalia Giustizia S.P.A.ai fini del recupero del contributo unificato dovuto ex artt. 13.1 quater, 16 e 248 DPR 115/2002, il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello F23 allegato alla PEC contenente l'avviso. Solo ed esclusivamente nel caso in cui debba essere eseguito al di fuori dello Stato italiano, il versamento potrà avvenire tramite bonifico bancario, secondo la procedura descritta da Equitalia Giustizia S.P.A. nello stesso avviso. L'inosservanza di tale prescrizione determina l'impossibilità di accettare il pagamento con bonifico se effettuato all'interno dello Stato italiano e la conseguente necessità di procedere al versamento della somma con modello F23. Conseguentemente, l'utente dovrà entro due anni promuovere istanza di rimborso al presente Ufficio, compilando e inviando a questo Ufficio l'apposito modulo disponibile tra gli allegati di questa pagina. Si rammenta, altresì, che in caso di ritardato o mancato pagamento di quanto liquidato nell'avviso bonario di pagamento entro i termini ivi stabiliti, sarà promossa azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo e il debitore, ai sensi dell'art. 16.1 bis DPR 115/2002, sarà soggetto a una sanzione di importo variabile a seconda dell'entità del ritardo fino al 200% dell'importo dovuto.

In ambito penale:

  1. L'Ufficio giudiziario trasmette gli atti per la quantificazione del debito a Equitalia Giustizia S.p.A.;
  2. Equitalia giustizia S.p.A. apre la partita di credito, forma il ruolo per il recupero delle spese processuali risultanti dal foglio notizie e della pena pecuniaria inflitta in sentenza e consegna detto ruolo all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  3. Agenzia delle Entrate - Riscossione emette la cartella di pagamento e la notifica al condannato. Per le sentenze emesse a partire dal 4 luglio 2009 la cartella di pagamento riporta le somme dovute da ciascun condannato; invece, le somme riportate nelle cartelle afferenti a titoli esecutivi emessi prima di tale data rimangono dovute dai condannati in regime di solidarietà.

 

Casi particolari: Patrocinio a Spese dello Stato

In ambito civile:

Se l'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato è presentata nei termini previsti ed accolta, la parte cui venga accordata tale ammissione non è tenuto al pagamento delle spese processuali

In ambito penale:

Se l'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato è presentata nei termini previsti ed accolta, il condannato cui venga accordata tale ammissione non è tenuto al pagamento delle spese processuali, mentre sono eventualmente dovute da parte del medesimo la pena pecuniaria, la Cassa Ammende, il contributo unificato e l'imposta di registro.

Nel caso in cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (sia in ambito civile che in ambito penale) venga revocata, saranno recuperate anche tutte le spese per le quali non si è proceduto precedentemente al recupero.

 

Come si determina l'Ufficio Competente al Recupero

In ambito civile:

ai sensi dell'art. 208, co. 1, lett. a), TUSG, l'Ufficio Recupero crediti competente è quello del giudice presso il quale il provvedimento da eseguire è divenuto irrevocabile (o dichiarato immediatamente esecutivo).

In ambito penale:

ai sensi dell'art. 208, co. 1, lett. b), DPR 115/2002, l'Ufficio Recupero Crediti competente è quello presso il giudice dell'esecuzione (art. 665 c.p.p.); occorre, pertanto, fare riferimento al dispositivo del provvedimento da eseguire (tuttavia, secondo il principio dell'unicità dell'esecuzione, la sentenza emessa nei confronti di più soggetti viene eseguita in Corte d'Appello anche se la modifica sostanziale riguarda soltanto alcuni di essi); tale disciplina riguarda le sentenze emesse prima dell'entrata in vigore del succitato DPR (30 giugno 2002) e quelle emesse a partire dal 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, che ha modificato l'art. 208 DPR 115/2002); invece, per le sentenze emesse dal 1° luglio 2002 al 3 luglio 2009, l'Ufficio Recupero Crediti competente è sempre quello della Corte d'Appello se la sentenza del Tribunale è stata appellata. L'Ufficio Recupero Crediti competente per i decreti di liquidazione in favore del difensore d'ufficio di imputato insolvibile o irreperibile è quello del giudice che ha emesso il decreto di liquidazione.

 

Lista degli allegati

Allegati

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