Attribuzioni
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti.
Fra le attribuzioni della Procura Generale vi è il potere di avocazione delle indagini preliminari, vedi articoli 409- 413 C.p.p. e art. 127 disp. Attuaz. al C.p.p..
Altre importanti funzioni sono quelle previste dall’art 110 Ordinamento Giudiziario:
Il Procuratore Generale, in ambito internazionale, ha la funzione di:
Sempre in funzione dei rapporti con le autorità straniere si innestano le attività relative:
Il Procuratore Generale, quale autorità di rappresentanza dell’intero Ufficio Requirente del Distretto, risponde alle Interrogazioni e Interpellanze Parlamentari, alle richieste del CSM e di altri organi istituzionali. Inoltre:
Attribuzioni
L’esecuzione delle pene nel nostro ordinamento è regolata dai principi costituzionali secondo cui: “L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.” “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” (art. 27 commi 2 e 3 Costituzione). Tale principio ha vincolato il legislatore a strutturare l’esecuzione delle pene a fini di risocializzazione.
Da ciò è derivata l’introduzione nell’ordinamento di una complessa normativa che, per gradi, ha condotto alla possibilità di rideterminare, in sede di esecuzione, sia la durata delle pene che le modalità concrete della loro esecuzione.
Pertanto, la decisione di determinate questioni relative alla condizione del soggetto privato della libertà e l’adozione di particolari provvedimenti funzionali alla tutela dei diritti di tali soggetti è stata attribuita alla competenza del giudice di sorveglianza all’interno di un procedimento che prevede il contraddittorio tra l’organo del Pubblico Ministero e la difesa.
Due sono le fonti normative fondamentali nella materia dell’esecuzione penale:
- la L. 26.7.1975 n. 354 (norme sull’ordinamento e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
- la L. 10.10.86 n. 663 (modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà: c.d. legge Gozzini) nonché il D.P.R. 30.06.2000 n. 230 (regolamento di esecuzione).
Il complesso di queste leggi, viene sinteticamente nominato “ordinamento penitenziario”. Il legislatore del 1975 quindi, con l’emanazione della legge 26.7.1975 n. 354 ha dato ingresso, nel sistema, a principi quali quello della polifunzionalità della pena secondo cui, accanto a compiti di difesa sociale, la pena deve anche svolgere compiti di risocializzazione dei soggetti; ha previsto le misure alternative al carcere e costituito gli uffici di sorveglianza; ha disciplinato il procedimento di sorveglianza; attraverso le norme della L. 354/1975 l’esecuzione concreta della pena ha perso le sue caratteristiche di fase statica per diventare fase dinamica tesa alla realizzazione del principio costituzionale di rieducazione / risocializzazione. Con riguardo al profilo organizzativo, la legge 354/75 ha istituito il Tribunale di Sorveglianza in ciascun distretto di Corte D’Appello e singoli uffici di sorveglianza monocratici, nelle sedi periferiche, che fanno capo al Tribunale di Sorveglianza del distretto.
Il Tribunale di Sorveglianza funziona come organo collegiale a composizione mista: il collegio è formato dal presidente, da un magistrato togato e da due giudici laici esperti in materie quali psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, scienze criminali, medicina. La competenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza si estende a tutto il distretto di Corte D’Appello; quella del Magistrato di Sorveglianza alla circoscrizione che corrisponde al territorio della singola provincia.
Con riguardo alla competenza per materia, la magistratura di sorveglianza vigila sull’organizzazione degli istituti penitenziari ed interviene su tutta la vicenda esecutiva del soggetto condannato definitivo; è quindi chiamata a decidere sulle richieste dei c.d. benefici da parte dei singoli (permessi, liberazione anticipata) e sulle istanze di misura alternativa nonché su tutti gli altri istituti riservati alla sua competenza dall’ordinamento penitenziario e dal codice penale (misure di sicurezza).
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha competenza territoriale estesa al distretto della Corte d’Appello di Brescia, che comprende le province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova.
Gli Uffici di sorveglianza compresi nel distretto della Corte di Appello di Brescia sono due: Brescia e Mantova.
L’Ufficio di sorveglianza di Brescia ha competenza sul circondario dei Tribunali ordinari di Brescia e Bergamo.
L’Ufficio di sorveglianza di Mantova ha competenza sul circondario del Tribunale ordinario di Mantova e Cremona (già Crema) e sull’Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere.
Gli istituti di pena presenti sul territorio sono:
Orario di apertura al pubblico: dal LUNEDI' al SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Fax: 0307673853
Indirizzi di Posta Elettronica Ordinaria PEO:
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata PEC:
Attribuzioni
Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede, o sezione distaccata, di Corte d’Appello.
Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale assetto (soprattutto la L. 27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la L.19 maggio 1975 n. 151: “Riforma del diritto di famiglia”, la l. 4 maggio 1983 n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”).
Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un Giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”), e da due Giudici Onorari (un uomo ed una donna), “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni : i Giudici Onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al "giudice" di prendere corretta conoscenza, e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti), soprattutto in situazioni connotate da fragilità o, addirittura, patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all’attenzione del Tribunale per i Minorenni.
I Giudici Onorari, pertanto, affiancano i Giudici Togati nelle loro funzioni, sia nell’attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro Giudici, sempre nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio dell’udienza preliminare è composto da tre Giudici:
Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni all’esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del Giudice Minorile devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell’ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità), prevede la possibilità per un giudice singolo (il Presidente od un Giudice Delegato), di emettere un provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato o revocato), entro 30 giorni dal Tribunale per i Minorenni in sede collegiale. Il Legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione sia ponderata in sede collegiale e che il Giudice che ha svolto l’istruttoria abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti onorari.
ACCESSO ALLE CANCELLERIE
1) ORDINARIO: SOLO PREVIO APPUNTAMENTO
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
2) PER URGENZE E ATTI IN SCADENZA: PREVIO CONTATTO TELEFONICO
dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30
il sabato dalle 9.00 alle 12.00
PER PRENDERE APPUNTAMENTO:
Telefonare o mandare mail, specificando nell'oggetto della mail "Richiesta di appuntamento" e indicare nel testo il fasciccolo e recapiti telefonici.
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 12.30 - sabato ore 09.00 - 12.00.
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